Lo scopo della fondazione consiste nella previdenza oltre l'obbligatorio ai sensi dell'art. 1e BVV 2 a favore dei partner e del personale dirigente (consulenti e responsabili di reparto) dell'azienda nonché dei loro superstiti contro le conseguenze economiche dell'età, dell'invalidità e della morte, nonché nel sostegno del beneficiario della previdenza o dei suoi superstiti in situazioni di difficoltà come malattia, infortunio, invalidità o disoccupazione. I partner non sono trattati in alcun modo meglio del personale dirigente. Lo scopo della fondazione può essere realizzato: a) attraverso una cassa pensione autonoma, se sono soddisfatte le condizioni tecniche assicurative, b) attraverso contratti di assicurazione, dove la fondazione deve essere l'assicuratore e il beneficiario, c) attraverso una cassa di risparmio per la vecchiaia con assicurazione integrativa contro i rischi. La fondazione può anche fornire prestazioni ad altre istituzioni di previdenza per il personale esenti da imposte a favore dei destinatari per finanziare i contributi e le premesse assicurative. Tuttavia, i contributi dell'azienda possono essere erogati solo con fondi della fondazione se l'azienda ha precedentemente accumulato riserve di contributi e le ha indicate separatamente (riserve di contributi dei datori di lavoro).