1. La fondazione ha lo scopo di gestire la previdenza professionale nel quadro della LPP e delle sue disposizioni di attuazione per i lavoratori dipendenti e i datori di lavoro, nonché per i loro familiari e superstiti, contro le conseguenze economiche della vecchiaia, della morte e dell'invalidità. 2. La fondazione può offrire prestazioni di previdenza più estese rispetto ai minimi legali. Inoltre, può prevedere prestazioni di sostegno per coprire il necessario sostentamento in situazioni di difficoltà, come malattia, infortunio, invalidità o disoccupazione. 3. Per l'inclusione dei datori di lavoro, sono determinanti gli articoli 4 e 44, comma 1, della LPP. 4. Lo scopo della fondazione è raggiunto attraverso l'adesione di datori di lavoro disposti a unirsi alla fondazione per sé e per i propri dipendenti. L'adesione avviene sulla base di un contratto scritto. 5. Per raggiungere il suo scopo, la fondazione può stipulare contratti di assicurazione con società di assicurazione determinate dal consiglio di fondazione e soggette alla vigilanza federale per tutti o singoli rischi, oppure aderire a contratti esistenti, a condizione che la fondazione stessa sia l'assicurato e il beneficiario.