Lo scopo della fondazione è di provvedere ai destinatari indicati nell'articolo 1, che sono incappati in difficoltà senza colpa e hanno bisogno di un sostegno unico o ripetuto. Su decisione del consiglio di famiglia, possono essere concesse anche sovvenzioni per sostenere l'educazione e la formazione, nonché l'attrezzatura in caso di matrimonio, ecc., ma solo se la situazione finanziaria dei richiedenti lo giustifica. In via del tutto eccezionale, possono essere concesse sovvenzioni una tantum anche a persone che non sono destinatari, ma che sono comunque vicine al nucleo familiare del fondatore (parenti).