La Cassa di previdenza ha lo scopo di a) assicurare i membri del Consiglio di Stato, la cancelliera o il cancelliere di Stato e i magistrati della Corte dei conti già in carica all'entrata in vigore della presente legge contro i rischi economici della vecchiaia, dell'invalidità e della morte relativi alla previdenza professionale conformemente alla legge federale; b) di pagare le pensioni che rientrano nella previdenza professionale conformemente alla legge federale e che sono in corso di pagamento a favore dei membri del Consiglio di Stato, delle cancelliere o dei cancellieri di Stato o dei magistrati della Corte dei conti, nonché delle loro superstiti o superstiti, all'entrata in vigore della presente legge. Lo Stato di Ginevra garantisce il pagamento delle prestazioni della Cassa di previdenza.