L'esecuzione di tutte le assicurazioni sulla persona, ad eccezione di quelle eseguite da una società di assicurazione sulla vita; tutte le operazioni assicurative relative alla perdita di denaro e all'assicurazione dei beni; tutte le operazioni di riassicurazione; tutte le operazioni che le società, il cui scopo sociale comprende le attività definite nei paragrafi precedenti, possono o potranno eseguire; e tutte le operazioni finanziarie, di valori e immobiliari, partecipazioni in società, sottoscrizioni, acquisto di titoli o quote, costituzione di società e eventualmente tutte le altre attività commerciali o industriali che sono direttamente o indirettamente connesse con lo scopo sociale sopra menzionato o che sono in grado di facilitare l'esecuzione o lo sviluppo entro i limiti dell'articolo L 322-2-2 dell'ordinamento assicurativo.