Lo scopo della fondazione è la destinazione di un capitale ai sensi dell'art. 335 del Codice civile a favore delle persone menzionate nell'art. 3 dell'atto di fondazione. I membri della famiglia aventi diritto possono ricevere contributi dai fondi della fondazione, in particolare per le spese di formazione, di studio specialistico, per soggiorni di studio all'estero, per spese di malattia, infortunio e cura, per l'attrezzatura in occasione del matrimonio, per l'apertura di un'attività commerciale o in altro modo per la creazione di un'esistenza autonoma, nonché in caso di necessità personale. Eccezionalmente, tali contributi possono essere erogati anche ai coniugi dei discendenti.