La fondazione ha lo scopo di provvedere a favore dei dipendenti dell'azienda e delle società economicamente e/o finanziariamente strettamente legate a essa, nonché dei loro superstiti, contro le conseguenze economiche dell'età, dell'invalidità e della morte, e ciò esclusivamente nel campo del reddito superiore al 150% del limite superiore di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della legge federale sulla previdenza professionale (LPP), che non è più coperto dal Fondo di garanzia (SiFo). Poiché la fondazione ha lo scopo di provvedere solo a una previdenza obbligatoria con scelta della strategia di investimento da parte dell'assicurato (cosiddetto piano 1e), non garantisce interessi. La fondazione può anche essere aderita dal personale delle società economicamente o finanziariamente strettamente legate all'azienda, mediante una convenzione scritta di adesione, che deve essere portata a conoscenza dell'autorità di vigilanza, a condizione che alla fondazione siano state messe a disposizione le risorse necessarie e che i diritti dei destinatari precedentemente non siano stati ridotti. Per raggiungere il suo scopo, la fondazione può stipulare contratti di assicurazione o aderire a contratti esistenti, essendo essa stessa l'assicuratrice e la beneficiaria.