In Svizzera e all'estero, esercitare l'attività di gestore di patrimonio collettivo ai sensi dell'articolo 24 comma 1 LEFin. La società può effettuare per proprio conto o per conto di terzi tutte le operazioni finanziarie, commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari (ad eccezione delle operazioni vietate dalla LFAIE), in Svizzera e all'estero, direttamente o indirettamente connesse allo scopo principale. Può anche creare succursali e filiali in Svizzera e all'estero dopo averne informato preventivamente la FINMA. La società può anche concedere prestiti ai suoi azionisti e/o farsi garante, cauzione o fideiussore dei prestiti concessi da terzi ai suoi azionisti.