Lo scopo della fondazione consiste nel finanziare la previdenza professionale dell'azienda e delle società ad essa collegate. Ciò avviene attraverso l'assegnazione di contributi del datore di lavoro ai sensi dell'art. 331, comma 3, del Codice delle obbligazioni da parte di fondi appositamente creati e separatamente indicati a istituti di previdenza esenti da imposte o a fondi di previdenza di fondazioni collettive e comuni. La fondazione può inoltre finanziare gli interessi aggiuntivi dei capitali pensionistici nonché i contributi di risanamento nella previdenza professionale obbligatoria e superobbligatoria dei dipendenti. I mezzi liberi della fondazione devono essere utilizzati nel rispetto dell'uguaglianza giuridica. Alla fondazione possono essere associate, mediante decisione del consiglio di fondazione, che deve essere portata a conoscenza dell'autorità di vigilanza, anche società economicamente o finanziariamente strettamente legate all'azienda.