La Fondazione ha lo scopo, ai sensi dell'articolo 335 del Codice civile, di coprire le spese di istruzione, di mantenimento e di assistenza a favore dei membri della famiglia del Fondatore (i Beneficiari). Può anche essere destinata a scopi analoghi. Potrà inoltre fornire assistenza e aiuto ai Beneficiari che ne abbiano bisogno. Le prestazioni della Fondazione saranno erogate sotto forma di versamenti singoli o ripetuti di liberalità ai detentori dell'autorità parentale nella misura in cui i beneficiari siano minori e, in caso contrario, ai beneficiari stessi, nonché sotto forma di prestiti e di ogni altra forma di assegnazione di beni, da destinare al pagamento delle spese di cui al comma precedente. Inoltre, la Fondazione può effettuare qualsiasi operazione il cui prodotto sia versato ai beneficiari per essere destinato allo scopo sopra definito. In particolare, può effettuare investimenti e collocamenti, contrarre prestiti, emettere obbligazioni, stipulare e vincolarsi con impegni, acquisire azioni, obbligazioni, buoni di partecipazione e altri titoli, quotati o non quotati, di imprese esistenti o di nuova costituzione. Infine, la Fondazione favorirà lo spirito imprenditoriale dei membri della famiglia del Fondatore attraverso la partecipazione a lungo termine.