La fondazione ha lo scopo di provvedere alla previdenza professionale, nel quadro della LPP e delle sue disposizioni di applicazione, a favore dei dipendenti della fondatrice, rispettivamente del datore di lavoro, e a favore dei dipendenti delle imprese strettamente legate economicamente o finanziariamente affiliate, nonché dei loro superstiti contro le conseguenze economiche della vecchiaia, della morte e dell'invalidità; può estendere la previdenza oltre le prestazioni minime della LPP e offrire un sostegno in caso di situazioni di difficoltà dovute alla vecchiaia, alla morte, all'invalidità, alla malattia, ad un incidente, alla disoccupazione o alla maternità; l'affiliazione di un'impresa strettamente legata economicamente o finanziariamente avviene mediante un contratto di affiliazione scritto che deve essere portato a conoscenza dell'autorità di vigilanza; il consiglio di fondazione emana uno o più regolamenti che definiscono le prestazioni, l'organizzazione, l'amministrazione e il finanziamento, nonché il controllo della fondazione; stabilisce nei regolamenti i rapporti con i datori di lavoro, i dipendenti e gli aventi diritto; i regolamenti possono essere modificati in qualsiasi momento dal Consiglio di fondazione preservando i diritti acquisiti dei destinatari e rispettando lo scopo della fondazione; per raggiungere il suo scopo, la fondazione può concludere contratti di assicurazione a favore dei destinatari o di una parte di essi o aderire a contratti esistenti; è allora contraente di assicurazione e beneficiaria.