Proteggere i dipendenti della Fondatrice, delle sue filiali, delle società ad essa direttamente o indirettamente collegate, di fatto o di diritto, domiciliati in Svizzera, contro le conseguenze economiche della vecchiaia, dell'invalidità, della malattia o degli infortuni, e venire in aiuto alla famiglia di un dipendente deceduto. La Fondazione può inoltre venire in aiuto ai dipendenti che si trovino in difficoltà senza colpa da parte loro, a seguito di disoccupazione o per attenuare qualsiasi altra condizione di indigenza. Essa ha il diritto di stipulare, in qualità di contraente assicurato, contratti di assicurazione collettiva con compagnie di assicurazione, a beneficio di una parte o dell'intero personale della Fondatrice, o di subentrare in contratti esistenti a proprio nome. La Fondazione non può assumere obblighi che, giuridicamente, spettano alla Fondatrice, né erogare prestazioni che abbiano il carattere di retribuzione del lavoro, come indennità di caro vita o altri supplementi salariali.