Lo scopo della fondazione è di fornire prestazioni ai dipendenti (beneficiari) della società fondatrice nonché alle persone a carico superstiti per far fronte alle conseguenze economiche legate alla vecchiaia, all'invalidità e alla morte. Tale scopo può essere raggiunto in particolare attraverso: l'erogazione di prestazioni complementari volontarie in aggiunta alle prestazioni regolamentari di pensione in caso di vecchiaia, invalidità e morte; il versamento di riscatti volontari nel rispetto del quadro legale da parte dei dipendenti; l'erogazione di prestazioni di finanziamento per contributi (compresi i contributi di risanamento) o premi assicurativi ad altre istituzioni di previdenza professionale esenti da imposte a favore dei beneficiari. I contributi del datore di lavoro non possono essere pagati dalla fondazione se non sono state effettuate riserve preventive e dichiarate separatamente. Inoltre, la fondazione ha lo scopo di sostenere i dipendenti e i loro superstiti in situazioni di emergenza come malattia, incidente, invalidità o disoccupazione. Per raggiungere il suo scopo, la fondazione può stipulare contratti di assicurazione e aderire a contratti esistenti nei quali essa stessa deve essere l'assicurato. Con decisione del consiglio di fondazione, il personale delle imprese strettamente legate sul piano economico o finanziario alla società fondatrice può essere affiliato alla fondazione a condizione che i fondi necessari siano messi a disposizione della fondazione e che i diritti acquisiti dei beneficiari precedenti non siano diminuiti. Una tale decisione deve essere portata a conoscenza dell'autorità di vigilanza. La delega delle competenze e della gestione dei beni al consiglio di fondazione è riconosciuta con la firma della convenzione di affiliazione scritta necessaria a tal fine. Questa può essere risolta. Le modalità di risoluzione devono essere regolate nella convenzione di affiliazione. I beneficiari possono far valere individualmente diritti sulla fortuna della fondazione solo se tali diritti sono stati loro attribuiti da regolamento o da decisione. L'articolo 89a comma 7 e 8 CC relativo alle istituzioni di previdenza senza prestazione regolamentare è riservato.