garantire al personale di TOTSA TotalEnergies Trading SA e delle eventuali società affiliate (di seguito l'ente datore di lavoro), contro le conseguenze economiche derivanti dalla vecchiaia, dall'invalidità e dalla morte, assicurando loro prestazioni determinate per via regolamentare; il Consiglio di fondazione può anche concedere prestazioni discrezionali agli assicurati e ai loro aventi diritto che si trovano manifestamente in stato di bisogno; tali prestazioni devono essere in linea con lo scopo di previdenza; il Consiglio di fondazione è competente a decidere i mezzi propri per la realizzazione dello scopo definito al comma 1; può utilizzare a tal fine tutto o parte del patrimonio della Fondazione; per raggiungere il suo scopo, la Fondazione può concludere contratti di assicurazione a favore di tutti i beneficiari o di una parte di essi, o riprendere a suo nome contratti già conclusi; la Fondazione è allora sia contraente di assicurazione che beneficiaria; il Consiglio di fondazione può decidere che entità svizzere appartenenti alla società TotalEnergies aderiscano alla Fondazione; ogni impresa che intenda aderire alla Fondazione dovrà fornire a quest'ultima i mezzi finanziari necessari per l'assicurazione del proprio personale; tale adesione non deve in alcun caso ridurre le pretese degli assicurati e degli aventi diritto della Fondazione; l'adesione avviene mediante una convenzione di affiliazione che deve essere portata a conoscenza dell'autorità di vigilanza; in nessun caso la Fondazione può assumere obbligazioni che incombono giuridicamente all'ente datore di lavoro, al di fuori delle sue obbligazioni di previdenza a favore del personale, né effettuare pagamenti che rivestano il carattere di una retribuzione del lavoro o di un aspetto simile, fatta eccezione per i costi di gestione.