Aiutare alcuni cantanti meritevoli della Scuola universitaria di musica - Conservatorio superiore di musica di Ginevra (HEM-CSMG) (di seguito la Scuola universitaria) a iniziare la loro carriera professionale, in particolare: creando all'interno della Scuola universitaria uno Studio d'opera e retribuendo alcuni studenti e diplomati di canto e di altre discipline della scena lirica della Scuola universitaria ammessi a farne parte; assegnando borse di studio a recenti diplomati di canto della Scuola universitaria che presentano un progetto serio e interessante di formazione o di ingresso nella vita professionale, sia all'interno di un'altra Scuola universitaria, in una casa d'opera, in un'istituzione analoga o in un'università per proseguire gli studi di dottorato; concedendo contributi finanziari per la registrazione visiva o audio delle produzioni degli studenti e diplomati di canto della Scuola universitaria; erogando sussidi per partecipare a concorsi di canto; assegnando sussidi ad associazioni, fondazioni, organizzazioni che aiutano gli studenti e diplomati di canto della Scuola universitaria o che si impegnano in progetti artistici ai quali possono partecipare; assegnando un premio speciale di canto ai concorrenti meritevoli del Concorso di Ginevra provenienti dalla Scuola universitaria. Possono beneficiare dell'aiuto della fondazione gli studenti della Scuola universitaria a partire dal loro secondo anno di studi e fino al 31 dicembre del terzo anno civile successivo all'ottenimento del diploma di baccalaureato o master alla Scuola universitaria. La fondazione si sforzerà di assistere i candidati selezionati per diversi anni, se giustificato, al fine di accompagnarli nella fine degli studi e all'inizio della carriera. La fondazione si impegnerà in particolare a incoraggiare gli studenti e diplomati meritevoli della Scuola universitaria di origine o nazionalità bulgara. Per questi ultimi, potrà essere ragionevolmente derogato alle restrizioni temporali menzionate negli statuti. La fondazione non ha scopo di lucro. La fondatrice si riserva la possibilità di modificare lo scopo della Fondazione ai sensi dell'art. 86a CC. Questa modifica potrà intervenire quando dieci (10) anni almeno saranno trascorsi dalla costituzione della Fondazione o dall'ultima modifica pronunciata su richiesta della fondatrice. Questo diritto è inalienabile e non passa agli eredi della fondatrice. Lo scopo della Fondazione può, su richiesta dell'organo supremo della Fondazione o dell'Autorità di vigilanza, essere modificato dall'autorità cantonale competente quando il carattere o la portata dello scopo originario è variato al punto che la Fondazione non risponde più manifestamente alle intenzioni della fondatrice.