Il Fondo ha lo scopo di proteggere il personale (di seguito i beneficiari) delle società affiliate elencate di seguito, comprese le società con sede in Svizzera che sono economicamente legate a esse, dalle conseguenze economiche della vecchiaia, dell'invalidità e della morte, garantendo prestazioni fissate per legge. La società affiliata (di seguito denominata datore di lavoro) è: Conforama Suisse SA. Un nuovo datore di lavoro può essere affiliato al Fondo, previa approvazione del Consiglio di fondazione e comunicazione scritta appropriata all'autorità di vigilanza. Con l'iscrizione nel registro della previdenza professionale presso l'autorità di vigilanza, il Fondo intende partecipare all'applicazione del regime dell'assicurazione obbligatoria derivante dalla Legge sulla previdenza professionionale vecchiaia, superstiti e invalidità e dalle relative ordinanze di applicazione. In quanto istituzione di previdenza registrata ai sensi dell'articolo 48, comma 2, LPP, il Fondo estende, ai sensi dell'articolo 49 LPP, la previdenza oltre le prestazioni legali minime che saranno garantite in ogni caso. Può anche intervenire con aiuti al personale che si trova in difficoltà a causa di malattia, incidente o altri casi simili. Il Fondo non può in alcun caso erogare prestazioni che abbiano il carattere di una retribuzione del lavoro, come gratifiche, indennità diverse o altri complementi di salario che, per legge, spettano all'azienda. È espressamente specificato che tutti i datori di lavoro sono soggetti alle stesse condizioni di assicurazione e investimento. Per raggiungere il suo scopo, il Fondo utilizza i mezzi che il suo Consiglio di fondazione ritiene adeguati, in particolare la conclusione di contratti di assicurazione e riassicurazione o la ripresa di tali contratti in corso. Il Fondo è sia contraente che beneficiario di tali contratti.