La fondazione ha lo scopo di fornire una previdenza professionale volontaria ai dipendenti della società fondatrice o datrice di lavoro (di seguito denominata società) e alle società ad essa strettamente legate economicamente o finanziariamente, attraverso la concessione di prestazioni e sussidi volontari ai dipendenti e ai loro familiari e superstiti in caso di vecchiaia o invalidità o in situazioni di necessità come malattia, infortunio o disoccupazione, in situazioni di necessità come malattia, infortunio, disoccupazione o invalidità del coniuge, dei figli minori o inabili al lavoro o di altre persone a carico, ai coniugi, agli ex coniugi o ai partner di lunga data dei dipendenti deceduti; inoltre, alle persone a carico delle quali i dipendenti deceduti hanno provveduto fino alla loro morte. Con delibera del consiglio di fondazione, possono essere associate alla fondazione anche società strettamente legate alla società da un punto di vista finanziario o economico, previo accordo con la società. Per raggiungere il suo scopo, la fondazione può stipulare contratti di assicurazione o aderire a contratti esistenti, essendo essa stessa l'assicuratore e il beneficiario.