La fondazione ha lo scopo di finanziare e fornire contributi della società fondatrice e delle società ad essa collegate presso la sede aziendale a istituti di previdenza personale esenti da imposte, ai quali si è associata o che ha istituita essa stessa. Con delibera del consiglio di fondazione, possono essere associate alla fondazione, di comune accordo con la società fondatrice, società che sono strettamente legate alla società da un punto di vista finanziario o economico. L'adesione di una società collegata avviene sulla base di un accordo di adesione scritto, che deve essere portato a conoscenza dell'autorità di vigilanza.