Previdenza per i dipendenti della società fondatrice e di altre società collegate, che sono economicamente o finanziariamente strettamente legate alla società fondatrice, nonché per i loro familiari e superstiti, mediante la concessione di prestazioni di sostegno in caso di necessità, a causa di età, morte, invalidità, malattia, infortunio, disoccupazione, ecc.; concessione di ulteriori prestazioni per garantire la sicurezza economica dei predetti beneficiari della previdenza in caso di età, morte e invalidità, nel quadro della parità di trattamento, come ad esempio aumenti delle prestazioni per i dipendenti della generazione di transizione, che non hanno ancora diritto alle prestazioni complete della previdenza professionale obbligatoria; erogazione di contributi ai sensi dell'art. 331, comma 3, del Codice delle obbligazioni da fondi precedentemente accumulati, finanziati e separatamente indicati dai datori di lavoro, ad altre istituzioni di previdenza esenti da imposte, alle quali i datori di lavoro si sono associati o che essi stessi hanno istituito.