2.1 Lo scopo della fondazione consiste nella previdenza a favore dei dipendenti dell'azienda e dei loro superstiti contro le conseguenze economiche dell'età, dell'invalidità e della morte. Lo scopo può essere realizzato in particolare attraverso - la prestazione di servizi volontari aggiuntivi alle prestazioni previdenziali regolamentari per l'età, l'invalidità e la morte, - la prestazione di servizi volontari di acquisto per la previdenza regolamentare dei dipendenti. 2.2 Inoltre, la fondazione ha lo scopo di sostenere i dipendenti e i loro superstiti in situazioni di difficoltà come malattia, incidente, invalidità o disoccupazione. 2.3 La fondazione può anche fornire prestazioni ad altre istituzioni di previdenza personale esenti da imposte, che esistono a favore dei beneficiari, per finanziare contributi e premi assicurativi. 2.4 La fondazione può anche, con decisione del consiglio di fondazione, che deve essere comunicata all'autorità di vigilanza, includere il personale di imprese economicamente o finanziariamente legate all'azienda, a condizione che la fondazione disponga dei mezzi necessari e che i diritti acquisiti e le aspettative dei beneficiari precedenti non siano ridotti.