Erogazione di contributi del datore di lavoro a istituzioni di previdenza professionale per i casi di previdenza di vecchiaia, invalidità, infortunio, malattia, morte, pensionamento anticipato e simili dei dipendenti dell'azienda, dei loro familiari e superstiti, di altre persone che un dipendente ha sostenuto in misura significativa, nonché di ex dipendenti in casi di difficoltà economica. La fondazione può anche raggiungere il suo scopo attraverso il sostegno diretto, la creazione di strutture proprie e la stipula di contratti di assicurazione o l'adesione a contratti di assicurazione esistenti come contraente. Il consiglio di fondazione concede sostegni secondo la propria discrezione. Non esistono diritti giuridici. Dal patrimonio della fondazione e dai suoi redditi non possono essere erogate gratifiche o sostegni con carattere simile a quello del salario, per la cui erogazione l'azienda fondatrice è obbligata per legge.