Orientamento dei servizi di previdenza ai dipendenti dell'azienda fondatrice (e alle imprese ad essa strettamente legate economicamente o finanziariamente) nonché ai loro familiari e superstiti in situazioni di necessità come malattia, infortunio, invalidità o disoccupazione. Inoltre, finanziamento dei contributi dell'azienda fondatrice (nonché delle imprese ad essa strettamente legate economicamente o finanziariamente) a istituti di previdenza personale esenti da imposte, ai quali l'azienda fondatrice si è associata o che essa stessa ha istituito. La fondazione può stipulare contratti di assicurazione o aderire a contratti esistenti, a condizione che essa stessa sia l'assicuratrice.