La fondazione ha lo scopo di fornire ai beneficiari della fondazione di seguito descritti, secondo le disposizioni seguenti, contributi per sostenere i costi di istruzione e formazione, nonché per fornire sostegno in caso di emergenza. a) Sono beneficiari della fondazione solo i discendenti maschi delle mie sorelle Ida Baltisser, Marta Friedrich-Baltisser e del mio cugino Heinrich Baltisser, compresi i rispettivi generi, e ciò per un periodo di sette anni, dall'età di 15 (quindici) anni compiuti fino all'età di 22 (ventidue) anni compiuti. Attualmente, sono beneficiari della fondazione i discendenti maschi delle famiglie Siegrist, discendenti di Ida Baltisser, nonché delle famiglie Friedrich e Buri, discendenti di Marta Friedrich-Baltisser, e infine della famiglia Baltisser, discendenti del mio cugino Heinrich Baltisser. b) Gli interessi del capitale della fondazione devono essere divisi in tre parti e messi a disposizione del consiglio di fondazione. Queste tre parti corrispondono ai miei eredi Ida Baltisser, Marta Friedrich-Baltisser e Heinrich Baltisser, ovvero ai loro discendenti e parenti beneficiari della fondazione. Se nella discendenza di uno dei tre nominati non ci sono beneficiari, la parte corrispondente, ovvero un terzo degli interessi totali, viene aggiunta al capitale. Se ci sono più beneficiari su un lato, la divisione del terzo degli interessi totali viene effettuata di conseguenza. In assenza di beneficiari maschi in una parte, il consiglio di fondazione può, a sua discrezione, prendere in considerazione un solo discendente femminile di qualità morali e intellettuali eccezionali. Anche in questo caso, solo una beneficiaria di età compresa tra i 15 e i 22 anni, non sposata, può essere presa in considerazione. c) In ogni caso, è importante notare che ogni parte, ovvero le discendenze descritte sopra, compresi i generi, devono essere trattate separatamente. I giovani senza speranza o incapaci non devono essere presi in considerazione. d) I benefici spettanti ai beneficiari della fondazione non devono essere sottratti loro dai creditori attraverso procedure esecutive o fallimentari, ai sensi dell'articolo 519 del Codice delle obbligazioni svizzero.