Persone residenti nel cantone di Lucerna che, in servizio di difesa nazionale o di protezione della popolazione, si sono ammalate, sono state vittime di un incidente o sono temporaneamente o permanentemente in difficoltà a causa di altre circostanze, fornire sostegno finanziario, consulenza o assistenza; il sostegno può essere esteso anche alle loro famiglie; in caso di decesso, l'assistenza può essere concessa anche ai parenti più stretti; i membri dell'esercito o della protezione della popolazione che, a causa del loro servizio, si trovano in difficoltà finanziarie, possono essere sostenuti temporaneamente in casi di estrema necessità; non sono assunti compiti di sostegno per i quali la Confederazione, i cantoni o i comuni sono obbligati per legge; possono essere concesse sostegni speciali a favore dell'esercito o della protezione della popolazione; questi sono destinati al seguente gruppo di beneficiari: a) Associazioni, club, fondazioni, ecc. che si occupano di compiti nel quadro della difesa e della protezione della popolazione. b) Persone singole o organizzazioni per azioni speciali che sono nel senso della difesa e della protezione della popolazione.