Esecuzione della previdenza professionale attraverso la concessione di prestazioni in caso di vecchiaia, morte e invalidità per i dipendenti della fondatrice e delle imprese ad essa collegate economicamente o finanziariamente. Ha lo scopo di attuare la previdenza professionale obbligatoria nell'ambito della LPP, nonché la previdenza professionale non obbligatoria; la fondazione può inoltre fornire sostegni o prestazioni discrezionali in casi di particolare necessità, come ad esempio in caso di malattia, invalidità, incidente o disoccupazione. Per raggiungere il suo scopo, può stipulare contratti di assicurazione o aderire a contratti esistenti, essendo essa stessa l'assicurato e il beneficiario, e può trasferire la gestione dei patrimoni a terzi.