La fondazione ha lo scopo di provvedere alle lavoratrici e ai lavoratori attuali e precedenti dell'azienda fondatrice concedendo contributi o sussidi: a) alla lavoratrice / al lavoratore in caso di vecchiaia, malattia, infortunio, invalidità, disoccupazione o altre situazioni di necessità personali; b) alla lavoratrice / al lavoratore in caso di malattia, infortunio o invalidità del coniuge, dei figli minorenni o incapaci di guadagno o di altre persone di cui ella / egli provvede al mantenimento; c) in caso di decesso della lavoratrice / del lavoratore al coniuge superstite nonché alle persone di cui ella / egli provvedeva al mantenimento al momento della sua / sua morte. La fondazione può anche erogare contributi da fondi precedentemente accumulati e separatamente indicati ad altre istituzioni di previdenza esenti da tasse alle quali l'azienda fondatrice si è affiliata o che ha essa stessa istituito. La fondazione può finanziare, con mezzi liberi della fondazione - nel rispetto del principio di parità di trattamento delle lavoratrici e dei lavoratori - anche aumenti delle prestazioni e somme di versamento per le lavoratrici e i lavoratori dell'azienda fondatrice. Per il raggiungimento dello scopo della fondazione o di parti dello stesso, la fondazione può stipulare contratti assicurativi a favore dei beneficiari o di una parte di essi, con la fondazione come contraente assicurato e beneficiario.