La fondazione ha lo scopo di fornire assistenza ai dipendenti e ai lavoratori, nonché ai loro familiari e superstiti dell'azienda fondatrice, mediante l'erogazione di contributi e prestazioni volontarie nei seguenti casi: al lavoratore in caso di vecchiaia o invalidità o in situazioni di necessità, come malattia, infortunio o disoccupazione; al lavoratore in situazioni di necessità, come malattia, infortunio, disoccupazione o invalidità del coniuge, dei figli minori o incapaci di lavorare, o di altre persone a carico; in caso di decesso del lavoratore, al coniuge superstite, al coniuge divorziato e alle persone a carico. Su decisione speciale del consiglio di fondazione, lo scopo della fondazione può essere esteso alle aziende economicamente e finanziariamente legate all'azienda fondatrice. Le prestazioni a cui l'azienda fondatrice è obbligata per legge o per contratto non possono essere erogate dal patrimonio della fondazione. La fondazione può anche fornire prestazioni ad altre istituzioni di previdenza personale esenti da imposte, a favore dei beneficiari, per finanziare contributi e premi assicurativi da riserve di contributi precedentemente accumulate e separate. Per raggiungere lo scopo della fondazione, la fondazione può stipulare contratti assicurativi a favore dei beneficiari o di una parte di essi, o aderire a contratti esistenti. Inoltre, può concedere contributi alle prestazioni di tali assicurazioni. La fondazione può anche fornire contributi, ai sensi dell'art. 331 comma 3 CO, da riserve di contributi precedentemente accumulate e separate, ad altre istituzioni di previdenza esenti da imposte, alle quali l'azienda fondatrice si è associata o che essa stessa ha istituito.