Lo scopo della fondazione consiste nel fornire una copertura ai dipendenti della fondatrice o delle società ad essa economicamente o finanziariamente collegate, nonché ai loro superstiti, contro le conseguenze economiche dell'età, dell'invalidità e della morte. Ciò include in particolare prestazioni per colmare una carenza o sanare la cassa pensioni, a condizione che la cassa pensioni abbia lo stesso gruppo di beneficiari della fondazione. Lo scopo della fondazione include anche il sostegno ai dipendenti e ai loro superstiti delle società associate in situazioni di difficoltà come malattia, incidente, età, invalidità o disoccupazione. Inoltre, lo scopo della fondazione è quello di fornire servizi di acquisto volontario per la previdenza regolamentare dei dipendenti. La fondazione può anche fornire prestazioni ad altre istituzioni di previdenza personale esenti da imposte, a favore dei beneficiari, per finanziare contributi e premi assicurativi. Ciò può essere realizzato in particolare attraverso contributi dei datori di lavoro ai sensi dell'articolo 331, comma 3, del Codice delle obbligazioni, da fondi appositamente creati e separatamente indicati. Lo scopo secondario della fondazione consiste nel fornire prestazioni di sostegno in casi di necessità e difficoltà, come ad esempio servizi di outplacement o riqualificazione in caso di perdita del posto di lavoro, l'attenuazione dei piani sociali, nonché sovvenzioni per le spese di un beneficiario di rendita IV per misure edilizie adeguate per disabili o per le spese di un lungodegente in una casa di cura in circostanze particolari, la (parziale) copertura di fatture dentali o trattamenti ortodontici, costi di apparecchi acustici o operazioni oculari, sostegno volontario temporaneo a un dipendente malato dopo la scadenza del periodo di retribuzione, con una buona prognosi del medico di fiducia per il ritorno al lavoro. Il consiglio di fondazione deve esaminare caso per caso se si tratta di un caso di necessità o difficoltà. La fondazione può anche, con delibera del consiglio di fondazione, che deve essere comunicata all'autorità di vigilanza, includere il personale delle società economicamente o finanziariamente collegate alla fondatrice, a condizione che la fondazione disponga dei mezzi necessari e che i diritti acquisiti e le aspettative dei beneficiari attuali non siano pregiudicati.