Lo scopo della fondazione consiste nel provvedere a favore dei dipendenti della fondatrice o delle società ad essa economicamente o finanziariamente collegate, nonché dei loro superstiti, contro le conseguenze economiche dell'età, dell'invalidità e della morte. Ciò include in particolare prestazioni per colmare una carenza o sanare la cassa pensioni, a condizione che la cassa pensioni abbia lo stesso gruppo di beneficiari della fondazione. Lo scopo della fondazione include anche il sostegno ai dipendenti e ai loro superstiti delle società associate in situazioni di difficoltà come malattia, incidente, età, invalidità o disoccupazione. Altro scopo della fondazione è l'erogazione di prestazioni di acquisto volontarie per la previdenza regolamentare dei dipendenti. La fondazione può erogare prestazioni anche ad altre istituzioni di previdenza personale esenti da imposte, che esistono a favore dei beneficiari, per finanziare contributi e premi assicurativi. Ciò può essere realizzato in particolare attraverso contributi dei datori di lavoro ai sensi dell'art. 331, comma 3, del Codice delle obbligazioni, da fondi appositamente creati e separatamente indicati. Lo scopo secondario della fondazione consiste nell'erogare prestazioni di sostegno in casi di necessità e difficoltà, come ad esempio servizi di outplacement o riqualificazione in caso di perdita del posto di lavoro, l'attenuazione dei piani sociali, nonché sovvenzioni per le spese di un beneficiario di rendita AI per misure edilizie adeguate ai disabili o per le spese di un lungodegente in una casa di cura in circostanze particolari, la (parziale) copertura di conti del dentista o trattamenti ortodontici, costi di apparecchi acustici o operazioni agli occhi, sostegno volontario temporaneo a un dipendente malato dopo la scadenza dell'obbligo di continuare a pagare il salario in caso di buona prognosi del medico di fiducia per il ritorno sul posto di lavoro. Il consiglio di fondazione deve esaminare caso per caso se si tratta di un caso di necessità o difficoltà. La fondazione può anche, con delibera del consiglio di fondazione, che deve essere portata a conoscenza dell'autorità di vigilanza, associare il personale delle società economicamente o finanziariamente collegate alla fondatrice, a condizione che la fondazione disponga dei mezzi necessari e che i diritti acquisiti e le aspettative dei beneficiari attuali non siano compromessi.