La fondazione ha lo scopo di fornire, in aggiunta alla previdenza della cassa pensioni del Gruppo Credit Suisse (Svizzera), una previdenza supplementare nel senso della scelta di diverse strategie di investimento ai sensi dell'articolo 1 e del regolamento sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (BW 2) a favore dei dipendenti della CREDIT SUISSE AG e delle società ad essa strettamente legate sotto il profilo economico e finanziario, nonché dei loro familiari e superstiti, contro le conseguenze economiche dell'età, dell'invalidità e della morte. D'intesa con la società, il consiglio di fondazione può decidere di includere anche il personale delle società strettamente legate a questa società sotto il profilo economico o finanziario, a condizione che alla fondazione siano messi a disposizione i mezzi necessari a tal fine. L'adesione di una società collegata avviene sulla base di un accordo di adesione scritto. Per raggiungere il suo scopo, la fondazione può stipulare contratti di assicurazione o aderire a contratti esistenti, essendo essa stessa l'assicuratore e il beneficiario. Dal patrimonio della fondazione non possono essere erogate prestazioni, oltre che per la previdenza professionale, anche per le prestazioni alle quali i datori di lavoro sono obbligati per legge o che essi erogano abitualmente come compenso per i servizi prestati (ad esempio, indennità di carovita, familiari e infantili, gratifiche).