La fondazione ha lo scopo di fornire la previdenza professionale nel quadro della LPP e delle sue disposizioni di esecuzione per i dipendenti della società fondatrice e per i loro superstiti contro le conseguenze economiche dell'età, della morte e dell'invalidità. La fondazione può fornire prestazioni di previdenza più ampie rispetto ai minimi legali, comprese le prestazioni di sostegno in caso di necessità, come malattia, infortunio, invalidità o disoccupazione. Il consiglio di fondazione emana i regolamenti necessari sulle prestazioni, l'organizzazione, l'amministrazione, l'investimento dei beni, le riserve e le finanze, nonché sul controllo della fondazione. Regola i rapporti con il datore di lavoro, gli assicurati e i beneficiari. I regolamenti possono essere modificati dal consiglio di fondazione, a condizione di salvaguardare i diritti acquisiti dei destinatari. I regolamenti e le loro modifiche devono essere sottoposti all'autorità di vigilanza per la verifica. Con delibera del consiglio di fondazione, possono essere aggregate alla fondazione, di comune accordo con la società, anche imprese che sono strettamente legate alla società fondatrice da un punto di vista finanziario o economico. I diritti dei destinatari esistenti non devono essere pregiudicati. L'adesione di un'impresa collegata avviene sulla base di un contratto di adesione scritto. Per raggiungere il suo scopo, la fondazione può stipulare contratti di assicurazione o aderire a contratti esistenti, essendo essa stessa l'assicuratore e il beneficiario.