La fondazione ha lo scopo di fornire la previdenza professionale nel quadro della LPP e delle sue disposizioni di attuazione per i dipendenti dell'azienda e delle società ad essa economicamente o finanziariamente collegate, nonché per i loro familiari e superstiti contro le conseguenze economiche della vecchiaia, della morte e dell'invalidità. L'adesione di una società collegata avviene sulla base di un accordo di adesione scritto, che deve essere portato a conoscenza dell'autorità di vigilanza. La fondazione può fornire prestazioni di previdenza ulteriori rispetto ai minimi legali, comprese le prestazioni di sostegno in caso di necessità, come in caso di malattia, infortunio, invalidità o disoccupazione. Dal patrimonio della fondazione non possono essere erogate prestazioni diverse da quelle a scopo di previdenza, per le quali l'azienda è legalmente obbligata o che essa eroga abitualmente come compenso per i servizi prestati (come indennità di carovita, gratifiche, doni per l'anzianità di servizio, ecc.).