La fondazione ha lo scopo di fornire la previdenza professionale per i dipendenti della società fondatrice, nonché per le organizzazioni e le imprese economicamente o finanziariamente collegate o ex economicamente o finanziariamente collegate, nonché per i loro familiari e superstiti contro le conseguenze economiche dell'età, della morte e dell'invalidità nel quadro della LPP e delle sue disposizioni di attuazione nonché del Codice delle obbligazioni. L'adesione di un'organizzazione o impresa collegata avviene sulla base di un accordo di adesione scritto, che deve essere portato a conoscenza dell'autorità di vigilanza. La fondazione può fornire prestazioni di previdenza più ampie di quelle minime previste dalla legge. Per raggiungere il suo scopo, il consiglio di fondazione può concludere contratti di assicurazione per la fondazione, aderire a contratti esistenti, a condizione che la fondazione stessa sia l'assicuratore e il beneficiario, o realizzare l'adesione a un'altra cassa pensione. La posizione giuridica dei destinatari deve essere salvaguardata.