La fondazione ha lo scopo di fornire la previdenza professionale per i dipendenti della società fondatrice o datrice di lavoro (di seguito denominata società) e delle imprese ad essa strettamente legate dal punto di vista economico o finanziario, attraverso la concessione di prestazioni e sussidi ai dipendenti e pensionati in caso di vecchiaia o invalidità o in situazioni di necessità come malattia, infortunio o disoccupazione; ai dipendenti e pensionati in situazioni di necessità come malattia, infortunio, disoccupazione o invalidità del coniuge, dei figli minori o incapaci di lavorare o di altre persone a carico; ai coniugi, ex coniugi o partner di lunga data dei dipendenti o pensionati deceduti; nonché alle persone a carico dei quali i dipendenti o pensionati deceduti hanno provveduto fino alla loro morte. Con delibera del Consiglio di fondazione, possono essere aggregate alla fondazione anche imprese strettamente legate alla società dal punto di vista finanziario o economico, previo accordo con la società. I diritti dei destinatari attuali non possono essere ridotti. L'adesione di un'impresa collegata avviene sulla base di un accordo di adesione scritto. Per raggiungere il suo scopo, la fondazione può stipulare contratti di assicurazione o aderire a contratti esistenti, essendo essa stessa l'assicurato e il beneficiario.