La fondazione ha lo scopo di fornire la previdenza professionale per i dipendenti della società fondatrice o datrice di lavoro (di seguito denominata società) nonché delle società collegate come segue: per tutti i dipendenti e i pensionati attraverso la concessione di sostegno in caso di malattia, infortunio, disoccupazione o invalidità del coniuge, dei figli minori o inabili al lavoro o di altre persone a loro carico; per i dipendenti e i pensionati assicurati regolarmente attraverso la concessione di prestazioni in caso di vecchiaia, invalidità e decesso ai loro superstiti come segue: ai coniugi, agli ex coniugi o ai partner di lunga data dei dipendenti o pensionati deceduti; inoltre, alle persone a carico dei quali i dipendenti o pensionati deceduti hanno provveduto fino alla loro morte. Con delibera del consiglio di fondazione, possono essere affiliate alla fondazione anche le società che sono finanziariamente o economicamente strettamente legate alla società, previo accordo con la società. Descrizione completa dello scopo ai sensi dell'atto di fondazione.