Orientamento dei servizi di previdenza ai dipendenti della società fondatrice e delle sue società controllate in Svizzera e all'estero, nonché ai loro familiari e superstiti in situazioni di bisogno come la vecchiaia, la malattia, l'infortunio, l'invalidità, la morte e la disoccupazione; finanziamento e erogazione di contributi da parte della società fondatrice e delle sue società controllate in Svizzera e all'estero a istituti di previdenza personale esenti da imposte, ai quali la società fondatrice o le sue società controllate si sono associate o che hanno istituito esse stesse. La fondazione può anche associare, mediante una convenzione scritta di adesione, soggetta a notifica all'autorità di vigilanza, il personale di imprese economicamente o finanziariamente strettamente legate alla società, a condizione che alla fondazione siano forniti i mezzi necessari e che i diritti dei destinatari esistenti non siano pregiudicati.