La fondazione ha lo scopo di fornire assistenza a favore del personale della cooperativa. La fondazione può, mediante una decisione del consiglio di fondazione e con un accordo scritto di adesione che deve essere comunicato all'autorità di vigilanza, anche includere il personale di imprese economicamente e finanziariamente strettamente legate all'azienda, a condizione che alla fondazione siano forniti i mezzi necessari e che i diritti e le aspettative dei destinatari precedenti non siano compromessi. La fondazione può effettuare contributi e prestazioni dal patrimonio della fondazione, in particolare per scopi di beneficenza. Dal patrimonio della fondazione non possono essere effettuate prestazioni per le quali la cooperativa è obbligata per legge o per contratto.