La fondazione ha lo scopo di fornire assistenza ai dipendenti di entrambi i sessi in rapporto di lavoro con la cooperativa e ai loro familiari. L'assistenza può essere fornita: a) attraverso contributi una tantum o regolari ai dipendenti e alle loro famiglie o ai superstiti, se si trovano in una situazione di difficoltà per motivi indipendenti dalla loro volontà. b) attraverso la possibilità di soggiorni di vacanza per i dipendenti che necessitano di riposo, a condizione che siano stati ordinati e monitorati da un medico di fiducia della cooperativa. c) attraverso la concessione di indennità di uscita con carattere di assistenza. d) attraverso la stipula di assicurazioni sulla vita, malattia o infortunio a favore di singoli o di tutti i dipendenti della società fondatrice, o attraverso l'adesione a contratti assicurativi già esistenti. La fondazione deve essere in tutti i casi il contraente dell'assicurazione. e) attraverso contributi a istituzioni di assistenza e assicurazione interne all'azienda, come le casse malati, le casse di morte, le casse di disoccupazione e le casse pensioni autonome. Da questo patrimonio della fondazione non possono essere erogate prestazioni per le quali la cooperativa è obbligata per legge o che essa eroga abitualmente come compenso per i servizi prestati (come indennità di carovita, assegni familiari, gratifiche, doni per l'anzianità di servizio, ecc.).