La fondazione ha lo scopo di fornire prestazioni di previdenza (vecchiaia, morte e invalidità) e prestazioni in caso di necessità come malattia, incidente e difficoltà finanziarie ai dipendenti della società fondatrice e delle società economicamente o finanziariamente collegate, nonché ai loro familiari e superstiti. I contributi dei datori di lavoro a istituzioni di previdenza per il personale esenti da imposte collegate alla società fondatrice possono essere erogati con fondi della fondazione, se in precedenza sono state create riserve di contributi e queste sono state indicate separatamente (art. 331 CO). Nella misura in cui la fondazione concede ai destinatari diritti giuridici, stabilisce un regolamento che, nell'ambito di questo atto costitutivo, definisce il cerchio dei destinatari, la loro posizione giuridica, il tipo e la portata delle prestazioni di assistenza, nonché tutte le altre modalità necessarie. Ha il diritto di modificare questo regolamento in qualsiasi momento, integralmente o parzialmente, salvaguardando i diritti giuridici già esistenti dei destinatari, previa possibilità di commento da parte della società fondatrice. Per raggiungere il suo scopo, la fondazione può stipulare contratti di assicurazione o aderirvi, essendo la fondazione l'assicurato.