La previdenza professionale per i dipendenti della società fondatrice o datrice di lavoro e delle imprese che sono finanziariamente o economicamente strettamente legate alle società fondatrici, attraverso la concessione di sussidi e prestazioni al dipendente in caso di vecchiaia o invalidità o in situazioni di difficoltà, come malattia, infortunio o disoccupazione di lui stesso; al dipendente in situazioni di difficoltà, come malattia, infortunio, disoccupazione o invalidità del coniuge, dei figli minori o incapaci di lavorare o di altre persone a carico; c) in caso di morte del dipendente al coniuge superstite, al coniuge divorziato nonché alle persone a carico delle quali egli provvedeva interamente o principalmente al momento della sua morte; in mancanza di tali persone ai suoi eredi legittimi. Per raggiungere il suo scopo, la fondazione può stipulare contratti di assicurazione o aderire a quelli esistenti, essendo la fondazione l'assicuratrice e la beneficiaria.