La fondazione ha lo scopo di fornire prestazioni di previdenza (vecchiaia, morte e invalidità) e prestazioni in caso di necessità come malattia, infortunio e disoccupazione ai dipendenti della società fondatrice e delle società economicamente o finanziariamente collegate, nonché ai loro familiari e superstiti. I contributi dei datori di lavoro a istituzioni di previdenza personale esenti da imposte collegate alla società fondatrice possono essere erogati con fondi della fondazione, se la fondazione ha precedentemente accumulato riserve di contributi e le ha indicate separatamente (art. 331 CO). La fondazione può anche erogare contributi, prestazioni o premi assicurativi ad altre istituzioni di previdenza esenti da imposte a favore dei beneficiari. Lo scopo può essere realizzato mediante la stipula di contratti assicurativi appropriati o aderendo a tali contratti. In ogni caso, l'assicurato è la fondazione.