La previdenza professionale nel quadro della LPP e delle sue disposizioni di attuazione per i dipendenti (per l'inclusione del datore di lavoro sono determinanti gli art. 4 cpv. 2 e 44 cpv. 1 LPP) della fondatrice e delle imprese ad essa economicamente o finanziariamente strettamente legate, nonché per i loro familiari e superstiti contro le conseguenze economiche dell'età, dell'invalidità e della morte. Può anche, con decisione del Consiglio di fondazione e con l'approvazione della fondatrice, includere il personale di imprese attive in Svizzera che sono economicamente o finanziariamente strettamente legate alla fondatrice, a condizione che alla fondazione siano state messe a disposizione le risorse necessarie e che i diritti dei destinatari esistenti non siano stati ridotti. L'adesione di un'impresa del genere avviene sulla base di un accordo di adesione scritto. L'accordo di adesione e le sue modifiche devono essere presentate all'autorità di vigilanza. Può inoltre svolgere una previdenza più ampia oltre alle prestazioni minime previste dalla legge, comprese le prestazioni di sostegno in caso di necessità, come l'età, la morte, la malattia, l'infortunio, l'invalidità o la disoccupazione, e può concludere contratti di assicurazione o aderire a contratti esistenti per raggiungere il suo scopo, essendo essa stessa l'assicuratore e il beneficiario.