La fondazione ha lo scopo di fornire prestazioni di previdenza ai dipendenti della società fondatrice (e delle società economicamente o finanziariamente strettamente legate) nonché ai loro familiari e superstiti in situazioni di necessità come malattia, infortunio, invalidità e disoccupazione. Inoltre, può fornire prestazioni volontarie aggiuntive alle prestazioni di previdenza regolamentari in caso di vecchiaia, morte o invalidità dei dipendenti della società fondatrice (e delle società finanziariamente o economicamente strettamente legate) nonché ai loro superstiti o prestazioni di acquisto volontario per la previdenza regolamentare dei dipendenti della società fondatrice (e delle società finanziariamente o economicamente strettamente legate). La fondazione ha inoltre lo scopo di finanziare e fornire contributi o premi assicurativi a istituzioni di previdenza personale esenti da imposte, istituite a favore dei beneficiari. Tuttavia, i contributi dei datori di lavoro possono essere erogati solo con fondi della fondazione se sono stati precedentemente accumulati fondi di riserva e questi sono stati separatamente indicati (art. 331 CO). La fondazione può anche aderire al personale di una società strettamente legata mediante decisione del consiglio di fondazione e con l'approvazione della società fondatrice, mediante un accordo di adesione scritto. L'accordo di adesione scritto deve essere comunicato all'autorità di vigilanza. I diritti dei beneficiari esistenti sono tutelati.