Lo scopo della fondazione consiste nel provvedere a favore dei dipendenti dell'azienda e dei loro superstiti contro le conseguenze economiche dell'età, dell'invalidità e della morte, nonché nel sostenere il beneficiario o i suoi superstiti in situazioni di difficoltà come malattia, incidente, invalidità o disoccupazione. La fondazione può, mediante una decisione del consiglio di fondazione e con un accordo scritto di adesione che deve essere comunicato all'autorità di vigilanza, anche includere il personale di imprese economicamente o finanziariamente legate all'azienda, a condizione che la fondazione disponga dei mezzi necessari e che i diritti dei beneficiari esistenti non siano pregiudicati. Lo scopo della fondazione può essere realizzato: a) attraverso una cassa pensioni autonoma, se sono soddisfatte le condizioni tecniche assicurative, b) attraverso contratti di assicurazione, dove la fondazione deve essere l'assicuratore e il beneficiario, c) attraverso una cassa di risparmio per la vecchiaia con assicurazione integrativa contro i rischi. La fondazione può anche fornire prestazioni ad altre istituzioni di previdenza per il personale esenti da imposte, che esistono a favore dei beneficiari, per finanziare i contributi e le premi assicurativi.