Lo scopo della fondazione consiste nella previdenza volontaria o extraobbligatoria a favore dei dipendenti dell'azienda e dei loro superstiti contro le conseguenze economiche dell'età, dell'invalidità e della morte, nonché nel sostegno del beneficiario della previdenza o dei suoi superstiti in situazioni di difficoltà come malattia, infortunio, invalidità o disoccupazione. La fondazione può essere estesa, mediante decisione del consiglio di fondazione e con un accordo scritto di adesione che deve essere comunicato all'autorità di vigilanza, anche al personale di imprese economicamente o finanziariamente legate all'azienda, a condizione che la fondazione disponga dei mezzi necessari e che i diritti dei beneficiari esistenti non siano pregiudicati. Lo scopo della fondazione può essere realizzato in particolare: attraverso la prestazione di servizi volontari aggiuntivi alle prestazioni di previdenza regolamentari per l'età, l'invalidità e la morte; attraverso la prestazione di servizi volontari di acquisto per la previdenza regolamentare dei dipendenti; attraverso la prestazione di servizi per il finanziamento di contributi e premi assicurativi ad altre istituzioni di previdenza personale esenti da imposte, che esistono a favore dei beneficiari.