La fondazione ha lo scopo di provvedere al benessere dei dipendenti della società fondatrice e delle società ad essa economicamente collegate, per le quali devono essere stipulati contratti di adesione scritti, in caso di vecchiaia, malattia, infortunio, ecc., e in caso di decesso, per i loro superstiti. Inoltre, in caso di necessità non imputabile, possono essere concessi sussidi ai dipendenti in servizio presso la società fondatrice o ai dipendenti ex, nonché ai loro superstiti. Dal patrimonio della fondazione e dai suoi redditi non possono essere erogate prestazioni per le quali la società fondatrice è obbligata per legge o per contratto o che hanno carattere assimilabile a quello del salario, come ad esempio gli aumenti di stipendio per inflazione, gli assegni familiari, le gratifiche, i regali per gli anni di servizio, ecc. La fondazione può stipulare contratti di assicurazione idonei per la vita dei beneficiari e può aderire a contratti di assicurazione già esistenti, sempre mantenendo la qualità di assicuratrice. Il patrimonio della fondazione e gli interessi sullo stesso possono essere utilizzati per coprire i costi assicurativi.