Previdenza professionale nell'ambito del BVG e delle sue disposizioni di attuazione a favore dei dipendenti dell'azienda e dei loro familiari e superstiti contro le conseguenze economiche dell'età, dell'invalidità e della morte. La fondazione può fornire prestazioni di previdenza più ampie rispetto ai minimi legali, comprese le prestazioni di sostegno in caso di necessità come malattia, infortunio, invalidità o disoccupazione. Nella previdenza regolamentare per i casi di età, morte e invalidità può essere coinvolto anche il datore di lavoro. Egli non può essere trattato in modo più favorevole dei dipendenti. Con delibera del consiglio di fondazione, in accordo con la società fondatrice, può essere collegato anche il personale di imprese economicamente legate all'azienda, a condizione che queste forniscano alla fondazione i mezzi necessari. La fondazione può fornire contributi, prestazioni o premi assicurativi anche ad altre istituzioni di previdenza esenti da imposte, che esistono a favore dei beneficiari, a condizione che siano soddisfatte le disposizioni dell'articolo 331, comma 3, del Codice delle obbligazioni.