Previdenza professionale nel quadro della LPP e delle sue disposizioni di attuazione per i dipendenti della società fondatrice, nonché per le imprese ad essa economicamente o finanziariamente collegate e per i loro familiari e superstiti contro le conseguenze economiche dell'età, della morte e dell'invalidità. L'adesione di un'impresa collegata avviene sulla base di un accordo di adesione scritto, che deve essere portato a conoscenza dell'autorità di vigilanza. La fondazione può fornire prestazioni di previdenza ulteriori rispetto ai minimi legali. Il consiglio di fondazione emana un regolamento sulle prestazioni, l'organizzazione, l'amministrazione e il finanziamento, nonché sul controllo della fondazione. Stabilisce nel regolamento il rapporto con i datori di lavoro, con gli assicurati e con i beneficiari. Il regolamento può essere modificato dal consiglio di fondazione, salvaguardando i diritti acquisiti dei destinatari. Il regolamento e le sue modifiche devono essere presentati all'autorità di vigilanza. Per raggiungere il suo scopo, la fondazione può stipulare contratti di assicurazione o aderire a contratti esistenti, essendo essa stessa l'assicuratrice e la beneficiaria.