La fondazione ha lo scopo di fornire una previdenza professionale obbligatoria per i dipendenti della società fondatrice e delle società collegate, nonché per i loro familiari e superstiti, contro le conseguenze economiche dell'età, della morte e dell'invalidità, nonché in situazioni di emergenza come malattia, incidente, disoccupazione. Assicura componenti salariali oltre il limite superiore di un terzo secondo l'articolo 8, comma 1, della legge sulla previdenza professionale (LPP) e offre agli assicurati la scelta della strategia di investimento secondo l'articolo 1e dell'ordinanza sulla previdenza professionale (OPP 2). La fondazione può, mediante decisione del consiglio di fondazione e con un accordo di adesione scritto da notificare all'autorità di vigilanza, anche includere il personale di società economicamente o finanziariamente legate alla società, a condizione che la fondazione disponga dei mezzi necessari e che i diritti dei beneficiari esistenti non siano pregiudicati. Per raggiungere il suo scopo, la fondazione può stipulare contratti di assicurazione o aderire a contratti esistenti, essendo essa stessa l'assicuratrice e la beneficiaria. La fondazione può anche fornire prestazioni ad altre istituzioni di previdenza professionale esenti da imposte, a favore dei beneficiari, per finanziare i contributi e le premesse assicurative. Tuttavia, i contributi dei datori di lavoro possono essere erogati solo con mezzi della fondazione se sono stati precedentemente costituiti fondi di riserva per i contributi e questi sono stati esposti separatamente (riserve di contributi dei datori di lavoro).