La società ha come scopo: l'acquisto, la vendita, la costruzione, l'amministrazione, la gestione e la valorizzazione di beni immobiliari, nonché la locazione ai propri azionisti degli appartamenti e garage esistenti negli immobili di sua proprietà. Ha acquisito dalla "Société Immobilière Rieu Parc", società anonima con sede a Ginevra, con atto del notaio Edmond-Lucien DESERT, del 23 dicembre 1958, i diritti di coproprietà per 257/3200 nelle parcelle 1271 - 1295 - e 1296 del comune di GINEVRA, sezione Eaux-Vives, per il prezzo di Fr 257.000. Ha acquisito da Monsieur Charles FERRIERE, a Ginevra, con atto del notaio Jean-Marc DELESSERT, del 28 gennaio 1969, la parcelle 2245, foglio 38, del comune di GINEVRA, sezione Eaux-Vives, per il prezzo di Fr 1.050.000. Ha acquisito da Messieurs Nessim GAON, Samuel TAPERNOUX, Francis SPIRA, residenti a Ginevra, e dalla Banca PASCHE SA, con sede a Ginevra, con atto del notaio Edmond-Lucien DESERT, del 3 febbraio 1971, la parcelle 2244, foglio 38, del comune di GINEVRA, sezione Eaux-Vives, per il prezzo di Fr 623.300. Possiede attualmente le parcelle 2244 e 2245 e la parcelle 2307, foglio 38, che proviene dalla prima acquisizione sopra menzionata. a) Affittare ai propri azionisti o a terzi gli appartamenti e i garage situati nei suoi immobili. b) Conferire agli azionisti un diritto esclusivo di utilizzo e gestione delle quote di coproprietà, conformemente alle disposizioni degli articoli 646 e seguenti e 712, lettera a) e seguenti del Codice Civile Svizzero e del regolamento di coproprietà menzionato nel Registro fondiario e sulla base di un contratto di locazione e di una convenzione di società, che lega la società a ciascun azionista. c) Iscrivere sulle quote di coproprietà le ipoteche immobiliari destinate a garantire prestiti concessi agli azionisti, a condizione che tali ipoteche non superino il valore delle quote di coproprietà gravate, fissato senza appello dall'amministrazione della società. In questo caso, le azioni corrispondenti al lotto gravato dovranno essere depositate presso la sede della società, che potrà procedere alla loro annullamento in caso di realizzazione forzata del lotto. Il prodotto netto della realizzazione sarà versato all'azionista decaduto, dopo deduzione di tutte le spese e imposte derivanti da questa realizzazione. d) Iscrivere sulle quote di coproprietà, servitù, in particolare diritti di abitazione a favore degli azionisti o di terzi. Le spese e le conseguenze fiscali che potrebbero derivarne sono a carico dell'azionista.